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LAICITA’: IL SIGNIFICATO STORICO DI UN PRINCIPIO

 

 

La recente pronuncia della VI sezione del Consiglio di Stato (decisione del 13 febbraio 2006 n.556) ha nuovamente riacceso il dibattito attorno ad un tema importante nella realtà italiana, quale il principio di laicità, considerato una delle più grandi conquiste degli Stati contemporanei. Tuttavia, una giurisprudenza costituzionale non chiara in materia, soprattutto per la paura di prese di posizione comunque criticabili dall’opinione pubblica, non ha mai formulato compiutamente il concetto di laicità, ricavandolo forzatamente mediante il combinato disposto di più articoli della Carta Costituzionale (artt. 2,3,7,8,19) contribuendo così ad alimentare forti polemiche sia da parte laica sia da parte cattolica.

Fin dai primi secoli del cristianesimo, il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa ha contraddistinto il dibattito politico-istituzionale; già dalla fine del IV secolo d.C. (si veda la “Lettera all’imperatore Anastasio” ad opera di Papa Gelasio nell’anno 494) si affermò il principio secondo il quale il potere religioso ed il potere civile attingono a sfere esistenziali distinte e dotate ciascuna di una propria autonomia e di un proprio intrinseco valore. E’ con l’avvento dell’età moderna e con il conseguente diffondersi delle dottrine giusnaturalistiche ad opera del giurista olandese Ugo Grozio (autore dell’opera “De iure belli ac pacis” pubblicata a Parigi nel 1625) che si impone tra gli intellettuali quel tentativo di svuotamento del sacro e di ogni finalità teologica nell’agire dell’essere umano che va sotto il nome di secolarizzazione. La rivoluzione francese del 1789 si è perfettamente inserita all’interno di questo orientamento, spingendosi a considerare la laicità uno “ius rationis” (un diritto di ragione) concepito come attitudine dello Stato all’autonoma determinazione di sé nonchè connaturato all’ossatura logico giuridica di quello Stato di Diritto già embrionalmente presente nelle teorie illuministico-rivoluzionarie.

Ora, quando le forze laiche del nostro tempo invocano una netta separazione tra ordinamento canonico ed ordinamento statale attraverso una normazione ad hoc e lamentano presunte invadenze da parte dell’autorità ecclesiastica, in particolare ad opera della Conferenza Episcopale Italiana, da una parte, si ricollegano ad una visione statuale totalmente aliena dal substrato etico-religioso del popolo italiano inteso come elemento costituitivo e fondante di ogni ordinamento giuridico statale, dall’altra, dimenticano come la Costituzione Repubblicana del 1948 riservi un atteggiamento di preferenza, consacrato in un articolo ben determinato (art.7 Cost.), per la più importante formazione sociale operante in Italia, la Chiesa Cattolica, senza peraltro discriminare sia le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica (art.8 Cost.) sia coloro che non si riconoscono in alcun credo (vedi il principio pluralistico dell’art.2 Cost.) attraverso una legislazione garantista volta ad accordare la massima possibilità ad ogni forma di espressione.

Non si puo’ infatti dimenticare, ragionando del principio di laicità, come il medesimo debba venire necessariamente collegato al passato storico-tradizionale del nostro paese e, perciò stesso, calato in un’ottica di relatività. Questa “scandalizzante” impostazione risulta confermata dalla stessa decisione del Consiglio di Stato 13 febbraio 2006 n.556, laddove i giudici amministrativi hanno statuito che “la laicità, benchè presupponga e richieda ovunque la distinzione tra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti ed uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all’interno della medesima civiltà, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com’è al divenire di questa organizzazione”. In sostanza per i giudici di Palazzo Spada (sede del Consiglio di Stato), il concetto italiano di laicità non si innesta in un’ottica comparatistica e non può essere visto, come nel sistema costituzionale francese, quale manifestazione di uno spirito nuovo cioè di un modo di essere degli uomini che hanno sostituito alla visione religiosa della società il sapere specialistico, il calcolo della congruità dei mezzi ai fini ed un ideale di libera determinazione umana sentito, oggi, più come caos che come autentica conquista.

Viceversa, la laicità italiana è una laicità di ideali cristiani, è espressione di quei valori di rispetto ed accettazione di ogni forma di manifestazione del pensiero e di libera esternazione di qualunque sana idealità, prodromici all’avvento dello Stato di Diritto, e “transfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato”, come, del resto, ribadito nella sentenza emessa dalla III sezione del TAR del Veneto del 22 marzo 2005 n.1110. Questo spiega i motivi per cui il crocifisso nei luoghi pubblici non deve essere visto unicamente nella sua dimensione religiosa ma in una prospettiva educativa di condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica Italiana e del nostro essere democrazia.

 

 

Dott.Daniele Trabucco

 

Ultimo aggiornamento: lunedì 08 maggio 2006