La
Convenzione di Ginevra
Italiasociale
Il 6 luglio 1906 venne sottoscritta in Svizzera da molte
nazioni una prima convenzione che regolava le modalità di
trattamento dei prigionieri e feriti di guerra. Dopo questa ne
seguiranno altre il cui insieme regola quel diritto umanitario
universalmente noto come Convenzione di Ginevra.
Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che
governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere
nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto
umanitario:
1. Quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili,
anche nelle situazioni più estreme: ad esempio il divieto
della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e di
religione, il principio di non discriminazione. Il diritto
alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della
guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad
esempio attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre
sono riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune
deroghe ai diritti civili e politici (specificamente indicate
dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza
che minacciano la vita della nazione.
2. I diritti e doveri specificamente legati alla situazione
che si crea in caso di conflitti armati, relativi a questioni
come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i diritti
delle popolazioni civili ecc.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro
convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi,
del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi
tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione
universale ai due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la
protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di
terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione
contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di
guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre
convenzioni in quanto membri delle forze armate, per quei
paesi dove il servizio militare è consentito alla popolazione
femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000).
La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12
agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza
diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti
che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro
e le violenze sessuali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo
comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a
carattere non internazionale, che si verificano nel territorio
di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un
insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in
qualsiasi circostanza. Esso vieta:
a. la violenza contro la vita e le persone;
b. la cattura di ostaggi;
c. l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i
trattamenti umilianti e degradanti;
d. l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni
effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni (“grave breaches”) delle convenzioni di
Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte
penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai
crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano
essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra.
I diritti di un prigioniero di guerra
I soldati che vengono catturati dall’uno o dall’altro
schieramento devono essere trattati secondo la Convenzione di
Ginevra del 1949. Ma in caso di infrazioni, di fatto non
esiste un tribunale competente.
Le Convenzioni sono applicabili non solo dopo lo scoppio delle
ostilità ma immediatamente allo scoppio stesso (art. 2).
- Le Convenzioni si applicano anche se l’occupazione di un
territorio avviene in modo pacifico (art. 2).
- Se uno degli Stati coinvolti nel conflitto non avesse
ratificato le Convenzioni gli altri Stati ne saranno
egualmente vincolati (art. 2).
Sanzioni penali:
Fino al 1949, il diritto di guerra non prevedeva sanzioni.
In quell’anno, articoli praticamente identici furono
introdotti nelle quattro Convenzioni di Ginevra (art. 49-52
della Convenzione 1) per la repressione delle infrazioni.
Il principale provvedimento prevede che ogni infrazione sia da
imputarsi allo Stato che la commette.
L’applicazione delle sanzioni si verifica nei casi di gravi
infrazioni verso le Convenzioni.
Uno degli articoli comuni alle quattro Convenzioni (art. 132
della Convenzione 3) prevede che su richiesta di una Parte si
possa aprire una inchiesta sulle violazioni alle Convenzioni.
Anche il Tribunale penale internazionale, creato ufficialmente
nel 2001, potrebbe “vegliare” sul rispetto della Convenzione.
Ma uno dei problemi principali è che gli Usa non hanno ancora
firmato la loro adesione, e quindi sarebbero per definizione
“non giudicabili” da questo tribunale
Gli articoli principali della Convenzione 3:
Ma vediamo alcuni degli articolo principali, tratti dalla
convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri
di guerra.
Articolo 4: Definizione di prigioniero di guerra
Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente
Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle
seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico:
1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come
pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno
parte di queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di
volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza
organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che
operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche
se questo territorio è occupato, sempre che queste milizie o
questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di
resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri
subordinati;
b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a
distanza;
c. portino apertamente le armi;
d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi
della guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un
governo o ad un’autorità non riconosciuti dalla Potenza
detentrice;
4. la popolazione di un territorio non occupato che,
all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per
combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di
organizzarsi come forze armate regolari, purché porti
apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della
guerra.
Articolo 12: I singoli militari non hanno “potere” sui
prigionieri
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica,
ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno
catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali
che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del
trattamento loro applicato.
Articolo 13: Trattamento umano
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con
umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della
Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in
pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è
proibito e sarà considerato come una infrazione grave della
presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di
guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o
ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura,
che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero
interessato e che non sia nel suo interesse.
I prigionieri di guerra devono parimenti essere protetti in
ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e
d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.
Articolo 17: Modalità per gli interrogatori
(...) L’interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere
fatto in una lingua che essi comprendano.
Articolo 18: Effetti personali
Tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale - eccettuate
le armi, i cavalli, l’equipaggiamento militare e le carte
militari - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra,
come pure gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e
qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione
personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti
ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro
nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del
loro equipaggiamento militare ufficiale.
I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun
momento, senza carta d’identità. La Potenza detentrice fornirà
tale documento a coloro che non lo possedessero.
Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli
oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non
potranno essere tolti ai prigionieri di guerra.
Articolo 20: I trasferimenti dei prigionieri
Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con
umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli
spostamenti delle truppe della Potenza detentrice.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra
trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il
vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le
precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante
il trasferimento ed allestirà, il più presto possibile, un
elenco dei prigionieri trasferiti.
Articolo 25: L’alloggio dei prigionieri
Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno
altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle
truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa
regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e
delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun
caso, essere dannose alla loro salute.
Articolo 34: Libertà di culto
I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per
la pratica della loro religione, compresa l’assistenza alle
funzioni di culto, a condizione che si informino alle norme
correnti di disciplina prescritte dall’autorità militare.
Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.
Articolo 118:La fine della guerra deve coincidere con il
rimpatrio
I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati
immediatamente dopo la fine delle ostilità attive.
Adesso ricordate il carcere di Abu Grahib o le gabbie di
Guantanamo, oppure i talebani lasciati morire a centinaia
dentro container lasciati al sole: chi sono i criminali?