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FEDERALISMO: UN RIMEDIO PER IL VENETO ? FORSE

 A seguito dei recenti referendum consultivi (articolo 132, 2 comma, Cost.) con i quali alcuni comuni del Veneto hanno manifestato espressamente il desiderio di aggregarsi alle due confinati Regioni ad ordinamento differenziato, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige/SudTirol, la classe politica regionale ha invocato, a più riprese, il federalismo, in particolare quello fiscale, ritenuto il farmaco risolutivo per un’efficace azione politica sul territorio nonché rimedio contro le pericolose spinte autonomistiche di alcune importanti amministrazioni comunali. Ma può il federalismo concepito come “cultura dell’autogoverno responsabile ed attribuzione di nuove competenze legislative ed amministrative” risolvere siffatte problematiche e ridare, alla nostra Regione del Veneto, l’importanza che merita sul piano nazionale ed internazionale. Sul punto, mi permetto di condividere e sottoscrivere appieno le considerazioni di uno dei più grandi giuspubblicisti italiani, il Prof.Mario Bertolissi (Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova) quando osserva come “il federalismo, pur importante, è uno strumento di per sé non preordinato al soddisfacimento delle attese del cittadino; infatti il cittadino è interessato a conoscere quali sono gli effetti della tassazione da qualunque parte provenga ed in qualunque prospettiva la consideri” (vedi BERTOLISSI M., Rivolta Fiscale. Federalismo. Riforme Istituzionali. Padova. 1997.) Quindi non è fondamentale che la fonte principale di tassazione sia concentrata a Roma oppure nel capoluogo regionale; quello che realmente interessa, ai veneti, è l’instaurazione di una fiscalità meno gravosa ed onerosa indipendentemente dalla sua provenienza. Semmai l’aspetto più importante riguarda il settore tributario e consiste nella piena attuazione, senza vincoli, del principio della territorialità dell’imposta, inteso come corollario indispensabile dell’autonomia impositiva regionale. Infatti, in base a questo principio, il gettito prelevato da un territorio deve rimanere nell’ambito della comunità che l’ha prodotto. Ma questa “permanenza”, già contemplata, indirettamente, all’articolo 119, 2 comma, Cost., de facto, impedisce il nascere di una sana fiscalità decentrata poiché ciò che trattiene lo Stato, in termini percentuali, è di gran lunga superiore rispetto a quanto devoluto all’ente regionale. Tuttavia l’aspetto tributario non può costituire l’unico elemento per realizzare le attese di tanti cittadini riguardo una Regione autenticamente pronta ad intervenire in seno ai più svariati ambiti territoriali. Da qui l’esigenza di razionalizzare l’architettura istituzionale dello Stato, abolendo enti inutili, dispendiosi e pletorici come le Province (negli ultimi due anni sono state istituiti sette nuovi enti provinciali e sono stati presentati disegni di legge per altre ventotto nuove province) e delineare più attentamente le materie di competenza esclusiva (per alcuni costituzionalisti, invece, si parla di competenza residuale) delle Regioni a Statuto ordinario al fine di evitare eccessivi conflitti di attribuzione tra Stato centrale ed ente regionale sui quali è chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale. Quindi, in conclusione, la riforma federalista, globalmente concepita, può rappresentare una soluzione ai “mali regionali” solo se, come sosteneva il filosofo neopositivista Norberto Bobbio, risulta “l’attuazione di una democrazia articolata, chè segno di vitalità del nuovo Stato, e non pretesto per uno smembramento dissolvitore, che sarebbe indizio di debolezza e vecchiaia”.

Dott.Daniele Trabucco

Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova

 

 

E-mail: daniele.trabucco1979@libero.it

Ultimo aggiornamento: domenica 28 maggio 2006