Alzo Zero

 

L’IMPERATIVITA’ DEL DIRITTO, LA SACRALITA’ DELL’INFANZIA E LA BARBARIE DI ALCUNE LEGGI

 

di Carmelo R. Viola

 

         Esempio paradigmatico. A una bambina straniera orfana viene concesso il permesso di soggiornare per un certo periodo presso una famiglia italiana, che ne ha fatto richiesta. La bambina racconta alla famiglia che la ospita di avere subito sevizie all’interno dell’orfanotrofio, da cui proviene, talora di essere stata perfino violentata. Si dice terrorizzata al solo pensiero di dovervi ritornare ed esprime il desiderio di restare in seno al nucleo affettivo attuale, eleggendolo come proprio. Talvolta manifesta propositi di suicidio, a tutta conferma del terrore di cui è pervasa.Coloro che la ospitano sono felici di tenersela con sé anche per evitare che la bambina sia ancora oggetto di sevizie e fanno istanza alla magistratura competente perché conceda questa possibilità esaudendo soprattutto il legittimo diritto della minore a rifiutare un soggiorno che la terrorizza e a sceglierne uno  che risponde al suo bisogno di rarricurazione affettiva.

         Allo scadere del periodo di ospitalità in programma la magistratura non vuole sentire ragioni e, contro la famiglia ospitante, che è arrivata a nascondere la bambina decisa a non farsela portare via, ordina alle forze dell’ordine di braccare l’”oggetto del contendere” come un bandito. Tutt’al più, se la bambina è ammalata, può concedere che venga curata in Italia da specialisti nostrani in collaborazione con quelli provenienti dal paese della piccola paziente, prima di essere forzatamente riconsegnata allo Stato di origine, come una cosa, a nulla valendo né la disponibilità della famiglia ospitante e meno che mai la resistenza disperata della minore. Se necessario, questa sarà fisicamente (sic!) strappata dalle mani dei protettori italiani per essere riconsegnata agli agenti delle autorità giudiziarie straniere, che ne reclamano la restituzione proprio come un oggetto.  Tanto la volontà della famiglia ospitante quanto la personalità della bambina contesa non hanno il benché minimo valore giuridico, come se fossero inesistenti! Sopra di loro si erge sovrana, fredda, indifferente – barbaricamente crudele – la legge! Specialisti togati, lisciandosi la barba, se un qualche pelo alligna su un terreno così umanamente arido, pur manifestando un’ipocrita compenetrazione del dramma esistenziale di una piccola creatura, avranno forse anche il coraggio di dire: “dura lex, sed lex”!

         Ebbene, tale locuzione lasciamola ai barbari delle origini, che credettero di avere scoperto il diritto mentre l’hanno semplicemente scambiato con il proprio arbitrio e la propria forza, insomma con la propria autorità, espressione di un “imperium” caratteriale, che fece loro credere di essere i civilizzatori del mondo, mentre ne erano solo i conquistatori.  La “dura lex, sed lex” non significa niente più della presunzione del legislatore di  sostituire norme convenzionali alle leggi della natura, erigendosi a “demiurgo divino” delle sorti dell’umanità.

         Il diritto è una categoria biologica prima che normativa e punitiva. Sarebbe errato dire giuridica o giudiziaria perché queste due parole hanno la stessa radice, “ius”, che significa appunto diritto e il cui uso creerebbe un pleonasmo e un circolo vizioso.

         In Italia (come in tutto il mondo capitalista-predonomico-liberista) un bambino può nutrirsi solo se la famiglia è in condizione di farlo (salvo eventuale pubblica carità, detta assistenza). Altrimenti, muore di fame se l’accattonaggio (che è un reato – sic!) non gli procurerà qualche boccone di sopravvivenza.  L’intellighenzia politica dell’area sopra definita definisce il nostro uno “Stato di diritto” nella totale ignoranza del significato del diritto stesso. Infatti, il bambino ha diritto di essere nutrito non in ottemperanza a leggi vigenti ma per il solo fatto di essere parte di una collettività organizzata, ed è come dire “per il semplice e solo fatto di essere nato”.

         Del tutto analogamente un minore ha diritto a rifuggire da chi lo maltratta e, comunque, a scegliersi dei tutori rassicuranti. Infatti, dopo la pulsione costante a nutrirsi per restare al mondo – ed è il primo diritto naturale, espresso dal sintomo della fame – la seconda costante è quella del bisogno – biologicamente categorico – della rassicuranza affettiva, insomma di essere amati e protetti dall’ignoto mondo esterno. E’ il secondo diritto naturale. Vero è che il diritto del lupo annulla quello dell’agnello ma in questo la specie umana dovrebbe essere unica: nel non ripetere la giungla con sembianze umane (come finora sta avvenendo) ma nel creare per l’appunto Stati di diritto,  che sono tali solo se il diritto è effettivamente esaudito e su scala universale (cioè comprendendo tutti i membri di una collettività).

         Solo dopo avere acquisito una sufficiente cognizione del diritto naturale o del diritto tout court, si può trattare della legge, con la consapevolezza che si tratta di norma convenzionale, la cui legittimità è data solo dalla rispondenza al diritto, e quindi alla logica (che è la madre della scienza) e all’etica. Mentre leggi-norme convenzionali possono risolversi costruttivamente in un àmbito a sé stante (come la costituzione di un circolo o di un partito), ci sono settori dove il diritto naturale è di fatto un fattore di primo piano come nel caso descritto in apertura, dove la legge per sé stessa, ovvero presa sé stante, non giustifica un bel nulla se sostanzialmente in contrasto con il diritto naturale e quindi logicamente assurda ed eticamente illegittima. Il diritto naturale ha il pregio dell’intuitività, essendo evidente ed accessibile a tutte le persone cosiddette “normali” anche se non dotte. Esso ci dice inequivocabilmente che un minore non deve morire di fame, non essere oggetto di sevizie, non essere deprivato dell’affetto rassicurante, ma deve avere ciò di cui ha naturalmente bisogno “solo perché esiste”. In casi come quello in questione, deve potere preferire chi lo rassicura maggiormente con la sola eccezione del plagio affettivo a scopo di abuso. E’ l’unico caso in cui l’autorità giudiziaria ha il dovere (non il diritto) d’intervenire anche nonostante la resistenza del minore e tuttavia l’operazione va condotta soprattutto attraverso una paziente azione di dialogo e di persuasione.

         Per concludere. Primo. Il bisogno-diritto naturale del minore fa legge! Ciò significa che tutte le leggi in contrasto andrebbero abolite ipso facto, cosa che il parlamento può (e se può, deve). Secondo. Ogni azione di forza fisica – non giustificata dal dovere di liberare il minore da un atto di violenza – è un delitto vero e proprio. Diciamo meglio un crimine contro la sacralità dell’infanzia. Terzo. La magistratura italiana, nel caso in specie, deve avere il potere d’impedire il rientro in patria di minori che corrono il rischio di ulteriori sevizie, di cui esprimono il terrore.  Quarto. Le soluzioni di casi del genere devono potere essere ottenute in assenza assoluta della normale ingiustificabile lungaggine burocratica, avendo sempre come punto di riferimento il diritto inalienabile del minore.  Ogni soluzione diversa ci dice solo che, se di processo si vuole parlare, il grande reo senza possibili attenuanti, è solo il potere giudiziario rimasto ancorato alla barbarie ancestrale della supremazia della legge sul diritto naturale.

 

Carmelo R. Viola – Centro Studi Biologia Sociale – crviola@mail.gte.it

 
24/09/2006


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