NOTIZIE 2007

 

SEQUESTRO DEL P.C. DI UN GIORNALISTA, LA CASSAZIONE PONE LIMITI

 

Il sequestro probatorio del computer di un giornalista, non formalmente imputato dei reati oggetto di indagine e quindi da considerarsi terzo informato dei fatti, può essere operato, allorchè il professionista opponga il segreto professionale, solo qualora l'Autorità procedente ritenga infondata l'opposizione relativa al segreto e riscontri la necessità per l'indagine di acquisire gli atti e i documenti. Il decreto che dispone il sequestro deve comunque contenere una “preventiva individuazione della cosa da acquisire”; diversamente, l'attività investigativa finirebbe con l'assumere “i connotati di un'attività di tipo esplorativo” tale da compromettere gravemente anche “il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fo nti informative”.

Questo in sostanza quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 4/10/2006, con la quale l'adito Tribunale annullava i decreti di sequestro ai danni di un giornalista e disponeva l'immediata restituzione all'interessato del “clone” della memoria del suo p.c. e dell'altro materiale informatico oggetto del sequestro (floppy disk, DVD, CD Rom).

Con questa sentenza viene, quindi, ribadita la necessità del rispetto dell'iter procedimentale espressamente previsto dall'ordinamento a tutela del segreto professionale dei giornalisti (artt. 200-205, 253-256 c.p.p.): ordine di esibizione da parte dell'Autorità, opposizione del segreto professionale, controlli e verifiche circa la fondatezza dell'opposizione e solo da ultimo l'eventuale sequestro.

 

 

 Cassazione Penale - I sezione -

 

 

Sentenza n. 25755 del 16 febbraio 2007 - depositata il 4 luglio 2007

 

 

 

(Sezione Prima Penale, Presidente G. Fabbri, Relatore A. Cavallo)

 

PROVE - SEQUESTRO PROBATORIO - RIVELAZIONI DI SEGRETI INERENTI IL PROCEDIMENTO PENALE - SEQUESTRO DI PERSONAL COMPUTER DI GIORNALISTA - CLONAZIONE – AMMISSIBILITA’ - LIMITI

 

La diffusione telematica di atti processuali costituisce condizione sufficiente per determinare un’esplorazione della memoria del “personal computer” di un giornalista allo scopo di individuare l’autore del reato di cui all’art. 379 bis c.p., ma tale attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti. Ne consegue che, una volta opposto dal giornalista il segreto professionale ai sensi dell’art. 200 c.p.p., si può procedere a sequestro probatorio della memoria del “computer”, solo una volta ritenuta l’infondatezza del rilievo e la necessità dell’acquisizione per l’indagine (Fattispecie in cui il sequestro probatorio era stato annullato in quanto le indagini di P.G. avevano già appurato che gli atti processuali erano pervenuti al giornalista da altro giornalista e non da un pub blico ufficiale, per cui il sequestro e la clonazione della memoria effettuato a scopo esplorativo era stato effettuato in violazione delle regole di pertinenzialità del bene al reato e di grave compromissione del diritto alla riservatezza del giornalista).

 

Il testo della motivazione

 

31/07/2007


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