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AI LAVORATORI DEL CREDITO

 

PART TIME, L’INPS APRE AI VERSAMENTI VOLONTARI

 

L’INPS, attraverso una recente Circolare, la n. 29 del 23/2/2006, ha comunicato la decisione di

consentire ai dipendenti con contratto part time di qualsiasi tipo: verticale, orizzontale, misto o

ciclico, di provvedere alla copertura “previdenziale” di quei periodi, a decorrere dal 1/1/1997,

rimasti privi di contribuzione.

Secondo il predetto Istituto - interpretando in senso evolutivo alcune novità introdotte dalla Legge n. 30 e dal D.lgs n. 276 - in tutti i casi di part time in cui non risulta corrisposta, per una parte della giornata o della settimana o del mese, la retribuzione e quindi la relativa

contribuzione previdenziale, sarà possibile per il lavoratore poter chiedere l’autorizzazione

ad effettuare versamenti volontari al FPLD.

Ciò significa, ad esempio, che coloro che hanno un part time verticale, che svolgono prestazioni a tempo pieno soltanto in alcuni giorni della settimana, il versamento volontario sarà utile sia per

conseguire prima il diritto alla pensione sia per aumentarne la misura.

Nelle ipotesi, invece, di part time orizzontale, quando le prestazioni lavorative si svolgono

settimanalmente nell’ambito di un orario ridotto, il versamento volontario sarà utile

esclusivamente ad aumentare l’importo della pensione.

L’unica condizione posta dall’INPS è che il lavoratore abbia almeno un anno di contribuzione

effettiva. Sulla base delle predette determinazioni, l’Istituto ha, quindi, predisposto uno specifico Modulo di domanda (l’allegato n.3 della Circolare n.29) che consente agli interessati di indicare i periodi di part time per i quali è richiesta l’autorizzazione ai versamenti volontari. I lavoratori potranno essere autorizzati a patto che presentino istanza all’INPS, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato (orientativamente entro il 15 marzo di ogni anno). Una volta scaduto tale termine non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamento volontario, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto.

In via transitoria, per la copertura volontaria dei periodi pregressi, quelli decorrenti dal 1/1/1997 e fino al 2004, gli interessati dovranno presentare domanda entro i 3 mesi dalla data di pubblicazione della Circolare n.29 del 23/2/2006 (quindi entro il 22 maggio 2006).

Per avere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla materia ed avviare la eventuale richiesta di autorizzazione per i versamenti volontari, è sufficiente contattare il nostro Sportello ENAS telefonando al seguente numero 06-58551216.

 

SEGRETERIA NAZIONALE UGL CREDITO

 

Roma, 8 maggio 2006

 

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Ultimo aggiornamento: domenica 14 maggio 2006